Countries in the area of the olive tree…(3)
and…
the mafia associations
Servono a qualcosa delle sedie su di un albero?!
Poche parole;
un testo legislativo – una legge – creata ad hoc contro la mafia in Italia è quella denominata comunemente legge ‘Rognoni La Torre’, dai due Parlamentari che la scrissero nel 1982.
Formalmente è la Legge del 13 settembre 1982, n. 646.
Legge che introdusse l’articolo :”Art. 416-bis – Associazione di tipo mafioso” .
Nella sua finalità questa Legge era centrata sull’idea che essendo le associazioni di tipo mafioso finalizzate a guadagni illeciti, generalmente a danno di singoli o Enti privati o pubblici, con una legge mirata a colpire questa illecita finalità mafiosa si sarebbe attaccato in maniera sostanziale e magari sradicato il fenomeno mafioso .
La prima domanda ,pensando a come venne redatta una legge di questo stampo, sta nelle definizioni dei caratteri/delle caratteristiche peculiari di ‘mafiosità’ e di illecito guadagno con relativi mezzi/atteggiamenti.
Ovvero si pensa subito con grande curiosità cosa vi è scritto dentro agli articoli.
Il primo articolo di questa legge è di fatto quello che definisce da solo tutto l’insieme .
I restanti fanno da corollario anche applicativo e sanzionatorio.
Ecco dunque questo articolo:’
LEGGE 13 settembre 1982, n. 646
Art. 1.
Dopo l’articolo 416 del codice penale e’ aggiunto il seguente:
“Art. 416-bis – Associazione di tipo mafioso. – Chiunque fa parte
di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva
per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri.
Se l’associazione e’ armata si applica la pena della reclusione da
quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta’.
Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore [ colui che è incaricato alle aste o incanti] ( presso i mercati annonari all’ingrosso, le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché
le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture
pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso”.
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Si legga con attenzione le parti di questo primo articolo segnate in grassetto/neretto .
È la definizione di appartenenza alla categoria criminale, mafiosa od altra (camorrista…) che interessa;
° devono essere almeno tre persone ,
° devono fare ‘comunella’, cioè fare squadra tra loro,
° devono intimidire ed assoggettare i terzi con cui hanno a che
fare e
° devono essere omertosi.
OMERTOSI da cui OMERTA’; soffermiamoci su quest’ultima parola.
Omertà detta anche legge del silenzio ; silenzio – di tutti – su chi commette un reato di modo che non fosse punito dalla legge ma eventualmente dalla famiglia dell’offeso o dall’offeso stesso .
L’omertà , la legge dell’omertà, è in definitiva la legge della FAIDA, dei gruppi /clan familiari che si sostituiscono in tutto e per tutto alla legge stessa.
Questo primo articolo della legge n° 646 ci dice indirettamente che nel sud Italia almeno non esiste una legge dello Stato italiano se non formalmente, in realtà si è fermi ai clan tribali di antichissima origine,risalente addirittura all’antico diritto germanico .
Si tenga presente inoltre il significato etimologico del termine ‘ OMERTÀ ‘ ; ‘umiltà’, dal latino ‘humilitas’ essere sottomessi ad un Sistema evitando ogni forma di orgoglio e superbia personale, riconoscendo così i propri limiti e la superiorità al singolo del Sistema di cui fa parte .
Detta così, definito così il Sistema mafia,
appare inevitabilmente incomprensibile o incoerente a chiunque non sia italiano o addirittura del Sud Italia.
Difatti l’umiltà è una virtù. Il primo peccato in assoluto, quello di Lucifero, fu proprio quello di superbia cioè l’opposto dell’umiltà.
Il far parte di un Sistema, di una associazione non è di per se fatto deplorevole.
Lo è certo se finalizzato a guadagni illeciti, ma se guardiamo le attuali Lobby confrontate con un articolo come quello qui in questione viene da definirle ‘associazioni mafiose’ .
Ecco dunque che tutta questa faccenda ,per essere realmente compresa, si sposta in definitiva su un modo di pensare, agire riflettere talmente peculiare talmente specifico di un’area geografica che non trova termini e locuzioni esplicative adeguate se poste al di fuori di quel particolare contesto geografico e storico di misero valore .
Come si può con leggi e leggine cancellare un passato tanto forte da sostituirsi allo stesso Stato ovvero alla legge stessa ?
Come può una normativa europea centrale comprendere e ancor più combattere un simile sistema ?
Se la Sicilia non è mafia al 100%, se la Campania non è camorra al 100% se la Calabria non è ‘ndràngheta al 100% …
è pur vero che coloro che non fanno parte di quei Sistemi sono pressoché impotenti e ridotti al silenzio e all’impotenza .
In definitiva come possono seriamente ed efficacemente servire delle leggi anti mafia se vengono installate sopra una struttura primitiva e profondamente radicata nel tessuto socio economico di queste tristi Regioni ?
Un fenomeno anti Stato non lo si risolve in questo modo; appare chiaro che occorre sradicare il marcio alle radici,col coraggio di intaccare forze e individui che sostengono quel marciume…